Atti notarili con cittadini stranieri
La legge italiana consente ai cittadini stranieri di comprare casa nei seguenti casi:
- straniero non regolarmente soggiornante: solo se un trattato internazionale lo consente oppure se nel suo Paese d’origine è permesso ad un italiano comprare una casa;
- straniero “regolarmente soggiornante”, loro familiari ed apolidi in Italia da meno di tre anni: con permesso di soggiorno per specifici motivi o carta di soggiorno;
- cittadino comunitario ed EFTA ed apolide residente da più di tre anni: senza limiti.
Quindi ogni cittadini straniero, per sapere se può acquistare un immobile deve individuare a quale categoria appartiene. A tutti i cittadini stranieri che possono comprare casa, la legge italiana offre la possibilità di usufruire delle agevolazioni “prima casa”. Il cittadino straniero, così come l’italiano, è ammesso a godere delle agevolazioni “prima casa” solo se ne possiede i requisiti, che ovviamente sono i medesimi richiesti per il cittadino italiano.
Gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti alle liste di collocamento o svolgano attività di lavoro subordinato o autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. Un’altra agevolazione fiscale collegata all’acquisto della “prima casa” riguarda la detraibilità (in una certa misura) dall’imposta sul reddito degli interessi pagati sui mutui stipulati per l’acquisto della c.d. prima casa. Infine, il reddito prodotto dalla “prima casa” non è assoggettato all’imposta sul reddito.
Uno straniero che non parla l’italiano può partecipare ad un atto notarile?
Secondo la legge notarile, gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana (art. 54).
Questo però non significa che gli stranieri che non parlano l’italiano non possano fare dei contratti – in forma di atto notarile – in Italia.
Infatti la legge notarile prevede che quando le parti non conoscano la lingua italiana, l'atto notarile possa essere scritto anche in una lingua straniera (che tutte le persone che partecipano all’atto conoscono) se e purché questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaio.
Se, invece, il notaio non conosce la lingua straniera, allora l’atto si potrà e si dovrà fare con l’intervento di un interprete, che legga alle persone la traduzione dell’atto preparato dal notaio e garantisca che le stesse persone ne hanno capito bene il contenuto e le conseguenze legali.
L’atto pubblico che venga scritto in italiano ma riguardi un contratto tra persone che non parlano l’italiano, né una lingua conosciuta dal notaio è nullo, cioè non produce nessuno degli effetti che le parti si aspettano (ad esempio, non fa acquistare la casa, non fa concludere efficacemente il contratto di mutuo, non comporta una efficace iscrizione di ipoteca).
Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato